Art. 5.
(Disposizioni finali).

      1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge al Ministro della solidarietà sociale. In tale relazione sono altresì avanzate proposte in merito a interventi urgenti per migliorare le condizioni di vita dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, residenti nel territorio regionale o della provincia autonoma. Qualora entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non abbiano erogato o impegnato i finanziamenti loro assegnati ai sensi del comma 1 dell'articolo 4, il Ministro della solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dispone un nuovo piano di ripartizione delle risorse assegnate.
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.